PROT. 1051 DEL 02.02.2022
CIRCOLARE n.27
Al Personale Docente
Ai Genitori degli Alunni/e Primaria e Secondaria
Al DSGA
Al Sito Web/Atti
Oggetto: Assenze e validità dell’anno scolastico 2021-2022 per la valutazione degli alunni-deroghe al limite massimo di assenze.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 59 del 2004;
VISTO il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita “…ai fini della validità dell’anno scolastico, (…) per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;
VISTA la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04.03.2011 che ha pari oggetto;
VISTO il D. Lgs. n. 62 del 2017
VISTO il D.M. 741/2017;
VISTA la Nota Ministeriale n. 1865/2017;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 29 del Collegio Docenti svoltosi il giorno 26 ottobre 2021 che ha come oggetto i criteri di deroga al limite di assenze per la validità dell’anno scolastico 2021/2022;
CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;
INFORMA
che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell’orario annuale specifico di ciascun ordine di scuola, ai fini della validità dell’anno scolastico 2021/2022 è fissato secondo la seguente tabella:
PROSPETTO MONTE ORE ANNUO
TEMPO SCUOLA | NUMERO ORE SETTIMANALE | MONTE ORE ANNUALE | NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE RICHIESTE (75%) | NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE CONSENTITE (25%) |
PRIMARIA 40 ORE-TEMPO PIENO | 40 ORE | 1320 | 990 | 330 (pari a 50 giorni di lezione) |
SECONDARIA DI PRIMO GRADO-30 ORE | 30 ORE | 990 | 743 | 247,5 (pari a 41 giorni di lezione) |
Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
Si comunica, altresì, che la normativa prevede la possibilità che “le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, (…) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Pertanto il Collegio docenti ha deliberato ammettendo i seguenti criteri di deroga:
Gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate con certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate;
Gravi motivi personali e/o di famiglia autocertificati dai genitori e notificati al Dirigente scolastico;
Assenza per malattia/quarantena obbligatoria per COVID-19 per l’alunno e/o i suoi famigliari (certificato medico o ATS);
Assenza derivante da sanzione disciplinare di sospensione senza obbligo di frequenza;
Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e a carattere nazionale;
Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Nota Miur del 29.10.2019, n. 22190);
Situazione seguita dai servizi sociali;
Altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie individuate sui quali i Consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi;
Si rammenta quanto segue:
il consiglio di Classe/Interclasse verifica, nel rispetto dell’indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Raffaele Prodomo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
da Imic81500v