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Circolare 27 / 21-22

Circ.27: Assenze e validità dell’anno scolastico 2021-2022

Utente IMIC81500V

da Imic81500v

PROT. 1051 DEL 02.02.2022
CIRCOLARE n.27
Al Personale Docente                                     
Ai Genitori degli Alunni/e Primaria e Secondaria
Al DSGA                                                       
Al Sito Web/Atti                                             
 
Oggetto: Assenze e validità dell’anno scolastico 2021-2022 per la valutazione degli alunni-deroghe al limite massimo di assenze.
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 59 del 2004;
VISTO il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita “…ai fini della validità dell’anno scolastico, (…) per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;
VISTA la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04.03.2011 che ha pari oggetto;
VISTO il D. Lgs. n. 62 del 2017
VISTO il D.M. 741/2017;
VISTA la Nota Ministeriale n. 1865/2017;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 29 del Collegio Docenti svoltosi il giorno 26 ottobre 2021 che ha come oggetto i criteri di deroga al limite di assenze per la validità dell’anno scolastico 2021/2022;
CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

INFORMA
 
che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell’orario annuale specifico di ciascun ordine di scuola, ai fini della validità dell’anno scolastico 2021/2022 è fissato secondo la seguente tabella:
 
PROSPETTO MONTE ORE ANNUO

TEMPO SCUOLA

NUMERO ORE SETTIMANALE

MONTE ORE ANNUALE

NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE RICHIESTE (75%)

NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE CONSENTITE (25%)

PRIMARIA 40 ORE-TEMPO PIENO

40 ORE

1320

990

330 (pari a 50 giorni di lezione)

SECONDARIA DI PRIMO GRADO-30 ORE

30 ORE

990

743

247,5 (pari a 41 giorni di lezione)

 
Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
 
Si comunica, altresì, che la normativa prevede la possibilità che “le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, (…) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
 
Pertanto il Collegio docenti ha deliberato ammettendo i seguenti criteri di deroga:
Gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate con certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate;
Gravi motivi personali e/o di famiglia autocertificati dai genitori e notificati al Dirigente scolastico;
Assenza per malattia/quarantena obbligatoria per COVID-19 per l’alunno e/o i suoi famigliari (certificato medico o ATS);
Assenza derivante da sanzione disciplinare di sospensione senza obbligo di frequenza;
Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e a carattere nazionale;
Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Nota Miur del 29.10.2019, n. 22190);
Situazione seguita dai servizi sociali;
Altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie individuate sui quali i Consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi;
 
Si rammenta quanto segue:
il consiglio di Classe/Interclasse verifica, nel rispetto dell’indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
Prof. Raffaele Prodomo         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993